Presentazione argomento

ACCESSIBILITA'

L'acessibilità di un sito web della PA

L’accessibilità è definita dalla legge 4/2004 (legge Stanca) come la capacità dei sistemi informatici, nelle forme consentite dalle tecnologie, di erogare informazioni e servizi senza discriminazioni. La normativa sull’accessibilità definisce una serie di specifiche: per l’hardware, software e per i siti Web.

Un sito è accessibile quando permette a qualunque utente – anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari – di accedere alle pagine, consultarle e usufruire dei servizi e delle informazioni che offrono, indipendentemente dal sistema operativo, dagli strumenti di navigazione, dalle impostazioni del browser e dalla velocità di connessione di cui si dispone.

Per favorire l’ accessibilità a tutti i cittadini, le amministrazione dello Stato ivi comprese gli istituti e le scuole di ogni ordine we grado, che forniscono informazioni o servizi su Internet,... hanno l’obbligo di adottare i requisiti tecnici definiti dal decreto 20 marzo 2013

IL VIDEO

L'introduzione all'accessibilità

link introduzione accessibilità

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Articolo wiki


Questo articolo è sotto la licenzaLicenza di Documentazione Libera GNU. Esso usa materiale daarticolo"L'accessibilità nelle tecnologie e nel Web".

Modifiche alla legge stanca

DECRETO CRESCITA 2.0

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

    (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese)

—Art. 9:
  • Modifiche Legge 4/2004

  • Modifiche Codice Amministrazione Digitale

  • Nuovi adempimenti in materia di accessibilità

  • Ruolo Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)

 

Nuovi requisiti di accessibilità: cosa cambia?

—Requisiti tecnici di accessibilità

La verifica di accessibilità prevede innanzitutto la cognizione sul fatto che nessuno strumento automatizzato può garantire una verifica completa.

E’ necessario procedere alla verifica dei 12 requisiti ALLEGATO A DM 20 marzo 2013 (e dei relativi punti di controllo) utilizzando delle tecniche variabili a seconda della tipologia di contenuto.

L’esperto che si occupa della verifica deve effettuare il controllo di conformità dei 12 requisiti applicando la metodologia prevista dal DM 20 marzo 2013 sulla home page del sito Web, sulle pagine collegate alla home page, su eventuali pagine contenenti differenti tipologie di moduli (form) e su un campione di differenti tipologie di pagine pari al 5% delle pagine analizzate in precedenza.

—Dalle WCAG 1.0 alle WCAG 2.0 : da 22 a 12 requisiti*

  • Decade obbligo di utilizzare le versioni Strict delle specifiche (ex requisito 1)
  • Decade obbligo di operatività dei contenuti in assenza di script (ex requisito 15)
  • Permane obbligo di utilizzare specifiche stabili (no HTML5, no CSS 3)
  • Prevede una metodologia di verifica dei processi completi, con non-interferenza di oggetti non accessibili (utilizzabili ma non devono essere indispensabili e non devono interferire con la fruibilità della pagina)
  • I 12 requisiti  corrispondono al livello «AA» delle WCAG 2.0

 

Requisito 1 – Alternative testuali: fornire alternative testuali per qualsiasi contenuto di natura non testuale in modo che il testo predisposto come alternativa possa essere fruito e trasformato secondo le necessità degli utenti, come per esempio convertito in stampa a caratteri ingranditi, in stampa Braille, letto da una sintesi vocale, simboli o altra modalità di rappresentazione del contenuto.

Requisito 2 – Contenuti audio, contenuti video, animazioni: fornire alternative testuali equivalenti per le informazioni veicolate da formati audio, formati video, formati contenenti  immagini animate (animazioni), formati multisensoriali in genere.

Requisito 3 – Adattabile: creare contenuti che possano essere presentati in modalità differenti (ad esempio, con layout più semplici), senza perdita di informazioni o struttura.

Requisito 4 – Distinguibile: rendere più semplice agli utenti la visione e l’ascolto dei contenuti, separando i contenuti in primo piano dallo sfondo.

Requisito 5 - Accessibile da tastiera: rendere disponibili tutte le funzionalità anche tramite tastiera..

Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: fornire all’utente tempo sufficiente per leggere ed utilizzare i contenuti.

Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sviluppare contenuti che possano causare crisi epilettiche.

Requisito 8 - Navigabile: fornire all’utente funzionalità di supporto per navigare, trovare contenuti e determinare la propria posizione nel sito e nelle pagine.

Requisito 9 - Leggibile: rendere leggibile e comprensibile il contenuto testuale.

Requisito 10 - Prevedibile creare pagine web che appaiano e che si comportino in maniera prevedibile.

Requisito 11- Assistenza nell’inserimento di dati e informazioni: aiutare l’utente ad evitare gli errori ed agevolarlo nella loro correzione.

Requisito 12 - Compatibile: garantire la massima compatibilità con i programmi utente e con le tecnologie assistive.

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Ricapitoliamo

•Qualsiasi documento prodotto dalla pubblica amministrazione in formato digitale deve essere accessibile (DL 179/2012).

•I documenti con obbligo di pubblicazione devono essere anch’essi accessibili e riutilizzabili (Decreto 33/2013).

•Possono esserci delle eccezioni in ambito di accessibilità, ma devono prevedere adeguate alternative nonché possibilità di contattare il responsabile al procedimento (DM 20 marzo 2014).
•In caso di omissione il cittadino può segnalare ad AGID che avvia procedimento (DL 179/2012).
 

Strumento di ausilio per controllo accessibilità sito web

link controllo accessibilità
 
Strumento di ausilio per validazione: link Achecker

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